IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA Sciogliendo la riserva di decidere espressa all'udienza del 14 gennaio 1993 ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di sorveglianza iscritto al n. 1337/1992 r.g.t.s. promesso da Avolio Silvio nato a Guardia Piemontese (CS) il 3 novembre 1962 ristretto nella casa di reclusione di Orvieto, condannato definitivo in esecuzone della pena di 18 anni, 9 mesi e 15 giorni, di cui alla sentenza in data 24 giugno 1988 della Corte d'appello di Milano. Premesso che il condannato, con istanza del 19 novembre 1992 ha chiesto sospensione della pena ex art. 12 del d.l. 12 gennaio 1993, n. 3, che l'istante e' detenuto dal 14 febbraio 1987 con scadenza della pena al 22 luglio 2002; Esaminati gli atti e sentite le conclusioni del p.g. e del difensore; O S S E R V A La norma dell'art. 12 del d.l. 12 gennaio 1993, n. 3, che reitera identica norma di precedente decreto che non ha ottenuto, in termini, la dignita' di legge formale, e' da ritenersi, a parere del tribunale, anticostituzionale, perche' in palese violazione del principio compreso nell'art. 3 della Costituzione repubblicana. Invero, non si capisce perche' sia stato previsto differmento obbligatorio dell'esecuzione della pena a favore del condannato affetto da A.I.D.S. conclamata o da grave deficienza immunitaria, considerato tali situazioni incompatibili "con lo stato di detenzione ai sensi dell'art. 286- bis, primo comma, del c.p.p.", e tale beneficio non sia previsto anche nei casi di altre malattie croniche progressive ed irreversibili (neoplasie accertate obiettivamente; tubercolosi in avanzato stato di decorso clinico; sclerosi a placche etc ...). Potra' essere osservato che nel caso di siffatte ipotesi di malattia resta pur sempre la facolta' di concedere il differimento a discrezione del giudice, ma proprio qui sta la diversita' di trattamento che inficia il principio costituzionale dell'art. 3, visto che per le ipotesi di A.I.D.S. o di gravi deficienze immunitarie il differimento viene previsto come obbligatorio, mentre negli altri casi resta affidato a discrezionalita' ed e' certo, umanamente, che non tutti i giudici sono eguali e non tutti possono pensarla alla stessa manieraĆ Questo senza considerare, nel merito, che il decreto del quale viene eccepita la illegittimita' costituzionale non prevede, come si era riservato di fare, la collocazione dei condannati in reparti ospedalieri o in altri siti ove potersi curare, ma ha continuato a prevedere il differimento obbligatorio della esecuzione della pena, tout court, senza farsi scrupolo da prevedere quale fine faranno tali soggetti che, in liberta', costituiscono un vero pericolo per la collettivita' ignara che essi, in unione ad altri sempre piu' numerosi gia' in circolazione, perche' non condannati per la commissione di fatti illeciti (o perche' non scoperti), sono portatotri di malattia infettiva ad alta potenzialita' contagiosa, in special modo quando - com'e' nel caso di specie - si versi in casi di soggetti in detenzione per reati qualificati da violenza sessuale (si vedano i fgg. 7/10 ed anche i precedenti a fgg. 16/18, nonche' il foglio allegato a stralcio della relazione del procuratore generale della Repubblica per il distretto della Corte d'appello dell'Umbria distribuita recentissimamente, il 16 c.m., in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario che e' in corso, sull'argomento).